Art. 30.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.

 

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